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Le news del Comitato Regionale Basilicata 
Data: 05/07/2007 Autore:

CR Basilicata chiede modifica circolare 5xmille

Il ns. CR Basilicata ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la modifica dell’orientamento espresso con la Circolare n. 30/E , nel senso di ritenere sufficiente, ai fini del riparto del 5 per mille, l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel Registro Telematico tenuto dal CONI.

La proposta preparata dal ns. Presidente del Collegio dei Revisori, rag. Rocco Tranmutola e dal ns. Consulente Fiscale per le Società, rag. Giovanni Imbrogno, è riprodotta in testo integrale come di seguito specificato: .

Il Comitato Regionale di Basilicata, in persona del Presidente pro-tempore, Pietro Rinaldi,

PREMESSO

• che alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, ed in particolare la Direzione della Basilicata, hanno emanato provvedimenti di diniego all’ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille dell’IRPEF, inizialmente previsto dall’art. 1. – comma 337, Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e successivamente confermato dall’art. 1 comma 1234 e segg. Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

• che il diniego scaturisce dall’inosservanza del requisito del riconoscimento giuridico previsto dal DPR 361 del 07/12/2000,

• che, a tal fine è stato ritenuto non equipollente al riconoscimento giuridico il riconoscimento del CONI mediante iscrizione dell’associazione nell’apposito registro telematico, perché istituito ai soli fini sportivi e per il riconoscimento presso terzi,

CONSIDERATO

• che né l’anagrafe tenuta presso le Agenzie delle Entrate ai sensi della Legge 460/1997 per le ONLUS, né i registri regionali istituiti ai sensi della legge 266/1991 per le associazioni di volontariato, possono in alcuna maniera essere considerati equipollenti al riconoscimento giuridico, perché il primo è istituito ai soli fini fiscali ed il secondo, oltre che per gli stessi fini fiscali, anche per poter beneficiare di particolari convenzioni con la Pubblica Amministrazione. Ma né l’una né l’altra iscrizione conferiscono la personalità giuridica, che nulla ha a che vedere con i requisiti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille;

• che analoga finalità (valorizzazione dell’associazionismo) ha anche il registro nazionale previsto dalla legge 383/2000 in materia di associazioni di promozione sociale;

• che il registro tenuto dal CONI per le associazioni sportive dilettantistiche assolve le stesse funzioni previste dal registro regionale per le associazioni di volontariato, dall’anagrafe tenuta dalla Agenzia delle Entrate per le ONLUS e dal registro nazionale previsto per le associazioni di promozione sociale,

tanto premesso e considerato,

appare del tutto ingiustificato ed al limite della incostituzionalità, a parità di valenza sociale delle associazioni interessate, obbligare solo alcune di esse (associazioni sportive dilettantistiche) ed un ulteriore e vessatorio e adempimento (riconoscimento della personalità giuridica) che nulla aggiunge alla meritevolezza di quelle associazioni necessaria per partecipare al riparto del 5 per mille, pertanto il Comitato istante

CHIEDE

all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – di modificare l’orientamento espresso con la Circolare n. 30/E , nel senso di ritenere sufficiente, ai fini del riparto del 5 per mille, l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel Registro Telematico tenuto dal CONI, così equiparando dette associazioni a tutte le altre per le quali è stata ritenuta sufficiente l’iscrizione in elenchi previsti per fini meramente fiscali.

In alternativa chiede voglia disporsi apposito emendamento di modifica dell’art. 1 – comma 1234 – Legge 296/2006 del seguente tenore:

- il punto a) del comma 1234 dell’art. 1 è sostituito dal seguente:

“a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritta nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1,2,3 e 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro telematico tenuto dal CONI, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, e dalla successiva delibera di attuazione del CONI n. 1288 dell’11 novembre 2004, e delle altre associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460”.

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